Fusione di una società per incorporazione – Cass. n. 16605/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - Società - fusione - effetti In genere - notificazione - dell'atto di impugnazione - Procedimento di secondo grado - Parti del giudizio - Società per azioni - Fusione per incorporazione - Mancata dichiarazione o notificazione del procuratore costituito - Ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito e non revocato - Validità - Sussistenza.
Se una società, costituita in secondo grado a mezzo di procuratore, viene fusa per incorporazione nel corso del giudizio di appello e il suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione o non la notifica all'altra parte, è valido il ricorso per cassazione proposto nei confronti della società incorporata e notificato al procuratore costituito, atteso che, in forza del particolare rapporto di continuità identitaria tra le società partecipanti alla fusione, non può ritenersi che la società che risulta dalla fusione sia soggetto estraneo al rapporto giuridico processuale intestato alla società fusa ed al connesso rapporto di mandato alle liti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16605 del 11/06/2021 (Rv. 661637 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2504, Cod_Proc_Civ_art_300