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Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile – Cass. n. 17646/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile - Rito in concreto adottato - Rilevanza - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

 

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello, in un giudizio avente ad oggetto il mancato riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione territoriale, promosso - prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. in l. n. n. 132 del 2018 - nelle forme dell'art. 702 bis c.c., invece che dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008, e deciso, senza mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., poiché, dovendosi tenere conto del rito in concreto applicato, l'unico mezzo di impugnazione esperibile era l'appello).

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021 (Rv. 661595 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_323, Cod_Proc_Civ_art_702

 

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2021