Riserva di produzione del fascicolo di parte nella nota di iscrizione a ruolo dell'appello – Cass. n. 18287/2021
Impugnazioni civili - appello - improcedibilità - per mancata restituzione del fascicolo dell'appellante - Riserva di produzione del fascicolo di parte nella nota di iscrizione a ruolo dell'appello - Omesso deposito entro il termine prescritto - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, assunta in mancanza del fascicolo di parte di primo grado - mai depositato neppure in via telematica nel corso del processo d'appello, né con la comparsa conclusionale - contenente le fonotrascrizioni del dibattimento di un procedimento penale e la documentazione medica prodotta dalla parte).
Corte Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18287 del 25/06/2021 (Rv. 661744 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_169, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_115