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Chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza – Cass. n. 21762/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato -Ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. - Chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza - Violazione dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

Il provvedimento con cui il giudice amministrativo, adito ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.c., chiarisce il modo con cui il potere-dovere di ottemperanza dell'amministrazione deve essere esercitato ("modalità di ottemperanza"), non è sindacabile in cassazione per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, atteso che il giudizio in tal modo instaurato non è neppure riconducibile al novero delle azioni di ottemperanza, trattandosi di un ricorso che ha natura giuridica diversa tanto dall'azione finalizzata all'attuazione del comando giudiziale (art. 112, comma 2), quanto dall'azione esecutiva in senso stretto (art. 112, comma 3), presupponendo invece dubbi o incertezze sull'esatta portata del comando giuridico - senza tuttavia introdurre ragioni di doglianza volte a modificare o integrare il "proprium" delle statuizioni rese - così da attivare un potere conformativo che la norma stessa riconosce al giudice amministrativo. (Nella specie, a fronte del giudicato che aveva disposto l'annullamento "in parte qua” della lettera di invito e l'obbligo per l'amministrazione di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo, il giudice dell'ottemperanza adito per chiarimenti - senza integrare il "decisum" - ne aveva desunto l'obbligo per la P.A. di rinnovare la gara predisponendo nuovamente una lettera di invito, immune dai vizi riscontrati dal giudicato, da cui non poteva che derivare la ripresentazione delle offerte da parte di tutti gli originari destinatari della lettera di invito, predisposte sulla base delle nuove prescrizioni della "lex specialis" di gara).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 21762 del 29/07/2021 (Rv. 661860 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

 

Corte

Cassazione

21762

2021