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Valutazione implicita delle risultanze della C.T.U. – Cass. n. 18956/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Giudizio civile - Doveri del giudice - Valutazione implicita delle risultanze della C.T.U. - Facoltà concessa al giudice - Differenza con la negazione del suo espletamento - Vizio di omesso esame di fatto storico ex art. 360, comma 1, c.p.c. - Sussistenza.

 

Nel giudizio civile, il giudice, pur potendo trascurare, nella motivazione del provvedimento, gli esiti di una c.t.u. in quanto implicitamente ritenuti non convincenti, stante la facoltà concessagli di selezionare dall'istruttoria i soli dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento, non può ignorare o negare la consulenza tecnica espletata in corso di causa come se detto fatto storico processuale non si fosse mai verificato, rimanendo, diversamente, integrato il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18956 del 05/07/2021 (Rv. 662242 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_061, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360 com. 1 

 

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Cassazione

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2021