Impugnazioni civili - appello - prove - nuove - Art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012 conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 - Disciplina transitoria - Assenza - Conseguenze - Applicazione alle sentenze di primo grado pubblicate dopo l'11 settembre 2012 - Fondamento.
La nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale "tempus regit actum", quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021 (Rv. 661833 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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Cassazione
21606
2021