Decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza – Cass. n. 25165/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - Ottemperanza - Giurisdizione attribuita al giudice amministrativo - Sindacato sui limiti di tale giurisdizione - Estensione - Motivo afferente comportamenti elusivi del giudicato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione ove non venga in questione il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, attenendo questo ai limiti interni di tale giurisdizione; detto sindacato è, invece, escluso, qualora venga in esame il fatto stesso della spettanza di siffatto potere. Ne consegue che l'ottemperanza richiesta denunciando comportamenti elusivi del giudicato o manifestamente in contrasto con esso implica che afferiscano ai menzionati limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell'individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell'amministrazione e nella valutazione di non conformità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile un ricorso che aveva contestato, per motivi attinenti alla giurisdizione, una decisione del Consiglio di Stato che, adito per l'ottemperanza di una sentenza che aveva annullato gli atti di una procedura di gara e la conseguente assegnazione di alcune licenze di taxi, aveva dichiarato la nullità della successiva delibera comunale di regolarizzazione di tali licenze perché dalla sentenza da ottemperare discendeva un effetto conformativo vincolante che impediva la nuova assegnazione delle citate licenze senza il previo svolgimento di una procedura di evidenza pubblica).
Corte di Cassazione, Sez. U -, Ordinanza n. 25165 del 17/09/2021 (Rv. 662250 - 01)