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Doveri processuali del ricorrente per revocazione – Cass. n. 26161/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - Revocazione (giudizio di) - Doveri processuali del ricorrente per revocazione - Onere della chiarezza e della sintesi espositiva - Mancato rispetto - Possibili conseguenze - Declaratoria di inammissibilità del ricorso - Fondamento.

 

Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell'art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell'indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell'errore e nell'esposizione delle ragioni per cui l'errore presenta i requisiti previsti dall'art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell'ambito dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU e, dall'altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26161 del 27/09/2021 (Rv. 662332 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_395

 

Corte

Cassazione

26161

2021