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Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio – Cass. n. 28062/221

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove - Regime successivo alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Divieto - Riferibilità ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Distinzione tra eccezioni in senso stretto ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie in tema di eccezione di prescrizione.

 

La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, in quanto presentata tardivamente in sede di gravame).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28062 del 14/10/2021 (Rv. 662814 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

28062

2021