Giudizio di primo grado in materia di lavoro – Cass. n. 32166/2021
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - luogo di notificazione - presso il procuratore costituito - Giudizio di primo grado in materia di lavoro - Costituzione della P.A. a mezzo di propri dipendenti - Comunicazione o notificazione della sentenza in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 16 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria - Inammissibilità - Fondamento.
Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato (nella formulazione "ratione temporis" applicabile), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (inapplicabile ai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla P.A. medesima.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 32166 del 05/11/2021 (Rv. 662673 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_417