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Anomalia motivazionale nel procedimento disciplinare – Cass. n. 42090/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - in genere - Impugnazione davanti alle Sezioni Unite - Anomalia motivazionale - Sindacabilità - Condizioni - Fattispecie.

 

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza del C.N.F che giustifichi la mitigazione della sanzione inflitta con motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte di una condotta dell'incolpato consistita nel presentarsi come avvocato, ancorché all'epoca non in possesso del titolo, per farsi consegnare del denaro per l'acquisto di un immobile ad un'asta, aveva sostituito alla sanzione della radiazione quella della sospensione, dando valore all'incertezza circa la spendita del titolo, che non aveva inciso sul perfezionamento dell'inganno, ed al comportamento successivo del professionista, benché non avesse provveduto alla restituzione della somma).

Corte Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 42090 del 31/12/2021 (Rv. 663581 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

42090

2021