Consiglio di stato – Cass. n. 38598/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - consiglio di stato - In genere.
La circostanza che - alla data della deliberazione della sentenza in camera di consiglio - un giudice "laico” del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (ossia, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 373 del 2003) abbia già raggiunto l’età per il collocamento in quiescenza, benché in assenza di formale e relativo provvedimento, e ancorché il termine di sei anni della durata della nomina non sia ancora spirato, non integra una ipotesi di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale e non è pertanto denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., non essendo ravvisabile in tale ipotesi una totale carenza di legittimazione dell'organo giudicante per assoluta inidoneità di uno dei componenti, né un vizio di costituzione del collegio giudicante di particolare gravità, invece riscontrabile quando sussista una alterazione strutturale dell'organo stesso, che ne impedisca l'identificazione con quello delineato dalla legge, per vizio di qualità o di numero.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 38598 del 06/12/2021 (Rv. 663249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161