Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - incidentali - tardive - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - Ricorso incidentale tardivo, adesivo al ricorso principale - Termini di proposizione - Art. 334 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per il ricorso incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione principale e non anche per quello che abbia contenuto adesivo al ricorso principale - neppure ove contenga censure aggiuntive rispetto a quest'ultimo - che va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 41254 del 22/12/2021 (Rv. 663463 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_371
Corte
Cassazione
41254
2021