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Omessa deduzione con l'atto di impugnazione – Cass. n. 41647/2021

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - sentenze impugnabili - In genere - errore di fatto - Della sentenza di primo grado - Omessa deduzione con l'atto di impugnazione - Conseguenze.

 

In tema di revocazione, l'impugnazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., può investire la sentenza d'appello, per far valere errori di fatto dai quali la stessa sia affetta, mentre gli eventuali errori di fatto in cui sia incorso il giudice di primo grado sono deducibili esclusivamente con l'atto di gravame, restando, in difetto, preclusa ogni possibilità di denunciarli o rilevarli.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41647 del 27/12/2021 (Rv. 663454 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395

 

Corte

Cassazione

41647

2021