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Mancata riproduzione delle conclusioni relative a uno specifico motivo di gravame – Cass. n. 41438/2021

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità Art. 342 c.p.c. - Testo anteriore al d.l. n. 83 del 2012 - Mancata riproduzione delle conclusioni relative a uno specifico motivo di gravame - Difetto dell'impugnazione o nullità di essa - Esclusione.

 

Il testo dell'art. 342 c.p.c. anteriore a quello risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, nel disporre che la citazione in appello debba rispettare il requisito della specificità dei motivi, nonché recare le indicazioni prescritte dall'art. 163 del medesimo codice, deve intendersi nel senso che la previsione del requisito della specificità assorbe i contenuti di cui ai numeri 3) e 4) del terzo comma del citato art. 163, con la conseguenza che la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pure in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_342

 

Corte

Cassazione

41438

2021