Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione delle parti - Ricorso per cassazione - Mancanza di indicazione espressa della parte resistente - Notificazione a due soggetti diversi - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Fondamento.
È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., quando manchi un'espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicché non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l’atto sia stato notificato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2234 del 26/01/2022 (Rv. 663755 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_366
Corte
Cassazione
2234
2022