Impugnazioni civili - appello - giudice dell'appello - Revocazione proposta impropriamente alla Corte di cassazione in luogo della Corte d'appello - Rimedi - "Translatio iudicii" - Inammissibilità - Fondamento.
E' inammissibile il ricorso per revocazione di una sentenza di appello impropriamente proposto dinanzi alla Corte di cassazione, anziché allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non potendo il giudizio proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii", attesa la specificità del ruolo di unico giudice di mera legittimità, rivestito dalla Corte di cassazione all'interno dell'ordinamento giudiziario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6325 del 25/02/2022 (Rv. 664050 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_341
Corte
Cassazione
6325
2022