Revocazione straordinaria per dolo della parte – Cass. n. 5031/2022
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - della parte - Revocazione straordinaria per dolo della parte ex art. 395 n. 1 c.p.c. - Necessaria deduzione e prova della scoperta del fatto da cui decorre il dies a quo dell'impugnazione - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di impugnazione per revocazione, il precetto - sancito a pena di inammissibilità dall'art. 398 comma 2 c.p.c. - di indicare, fin dall'istanza di revocazione, le prove del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti, impone che la data in questione debba costituire un preciso "thema probandum" e risultare "ab initio", perchè, dandosi ingresso al giudizio rescindente, è necessario conoscere, ai fini della decorrenza del termine perentorio, se, almeno secondo l'assunto di chi agisce, questo non appaia scaduto; non vale, pertanto, ad escludere la sanzione dell'inammissibilità, l'integrazione di tali indicazioni negli atti difensivi successivi a quello introduttivo, nè l'eventuale accertamento d'ufficio svolto da parte del giudice ed inteso a precisare il giorno della scoperta.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5031 del 16/02/2022 (Rv. 663937 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398