Impugnazioni civili - appello - prove - Appello avverso sentenza declaratoria dell'inammissibilità della domanda - Riproposizione delle istanze istruttorie non esaminate dal giudice di primo grado - Esame da parte del giudice dell'impugnazione - Necessità.
Il giudice d'appello che ritenga erronea la declaratoria di inammissibilità della domanda ad opera della sentenza impugnata deve esaminare le richieste istruttorie delle parti non valutate dal giudice di primo grado e riproposte con l’atto di appello.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5767 del 22/02/2022 (Rv. 664076 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
5767
2022