Deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello – Cass. n. 3612/2022
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per cassazione - Deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. - Presupposto - Ammissibilità del motivo di censura - Condizioni.
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza".
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 (Rv. 663837 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_366