Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio - Ricorso per cassazione - Difetto di legittimazione "ad causam" - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Fondamento.
L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 (Rv. 664407 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_382
Corte
Cassazione
7514
2022