Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Censura ex art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. - Consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice - Natura di fatto storico - Esclusione - Conseguenze.
L'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8584 del 16/03/2022 (Rv. 664367 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_191, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
8584
2022