Separazione personale tra i coniugi – Cass. n. 7266/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Famiglia - Separazione personale tra i coniugi - Provvedimenti provvisori relativi all'affidamento dei figli minori - Reclamabilità in Corte d'Appello - Esclusione - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione -Fondamento - Fattispecie.
In materia di separazione personale tra i coniugi, i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice istruttore nel corso del giudizio, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, sono suscettibili di modifica o revoca in sede di decisione del giudizio di merito e, in quanto provvedimenti interinali e provvisori, non possono essere oggetto di reclamo in Corte d'appello. Ne consegue altresì che, dovendo escludersi la ricorrenza dei caratteri della definitività e della decisorietà, nei loro confronti non è ammesso ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Per le medesime ragioni non è ammissibile ricorso per cassazione sul provvedimento di reclamo adottato dalla Corte d'Appello avverso i provvedimenti presidenziali in tema di affidamento dei figli minori, trattandosi di provvedimento endoprocessuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7266 del 04/03/2022 (Rv. 664170 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909., Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_739., Cod_Proc_Civ_art_741, Cod_Proc_Civ_art_742