Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione – Cass. n. 10040/2022
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione (art. 391 bis c.p.c.) - Condizioni - Limiti - Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso - Rilevanza ai fini della revocazione - Esclusione - Fattispecie.
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell’erroneo accertamento dell'esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell'apprezzamento in diritto delle risultanze processuali).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10040 del 29/03/2022 (Rv. 664401 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_395