Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - posizione processuale delle parti - Giudizio di rinvio - Posizione delle parti - Riproposizione delle impugnazioni - Necessità - Esclusione.
Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello, e pertanto non sono obbligate a riproporre le impugnazioni principali o incidentali già proposte, essendo il giudice del rinvio comunque tenuto a riesaminarle tutte, anche ove l'originario appellante resti contumace nel detto procedimento di rinvio.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8773 del 17/03/2022 (Rv. 664448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_394
Corte
Cassazione
8773
2022