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Disciplina per i giudizi instaurati anteriormente – Cass. n. 12434/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Art. 83, comma 3, c.p.c. - Modifica ex l. n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge - Disciplina per i giudizi instaurati anteriormente - Conferimento con atto pubblico o scrittura privata autenticata - Necessità.

 

L'art. 83, comma 3, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica esclusivamente ai giudizi instaurati in primo grado dopo l'entrata in vigore dell'art. 45 della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009), mentre per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, se la procura non viene rilasciata in calce o a margine del ricorso o del controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 83, comma 2, c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12434 del 19/04/2022 (Rv. 664786 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083

 

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