Negozio giuridico processuale – Cass. n. 13195/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - sentenze - di primo grado - Ricorso "per saltum" - Accordo - Natura - Negozio giuridico processuale - Sufficienza, per la sua conclusione, della procura "ad litem" dei rispettivi difensori delle parti - Esclusione - Necessità della procura speciale - Sua anteriorità rispetto alla scadenza dei termini per l'appello e anteriorità o contemporaneità rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione - Necessità.
L'accordo diretto all'immediata impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza di primo grado (c.d. ricorso "per saltum") costituisce un negozio giuridico processuale che, consistendo nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, non potendo essere concluso dai rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello - avendo quale oggetto una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato, bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di cassazione -, nonché preesistere, o quanto meno essere coevo, alla proposizione del ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13195 del 27/04/2022 (Rv. 664802 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_084