Proposizione di querela di falso – Cass. n. 12453/2022
Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Proposizione di querela di falso - Pronunzia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. - Esclusione - Eccezione.
In caso di proposizione di querela di falso, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., in quanto, trattandosi di causa in cui è obbligatorio l’intervento del P.M., tale declaratoria è preclusa dalla lettera dell'art. 348-bis c.p.c.; tale esclusione, che vale anche nelle ipotesi in cui il giudice dichiari la querela inammissibile, ritenendo integrata un'ipotesi di riempimento del foglio non "absque", ma "contra pacta", non opera ove la querela venga ritenuta nulla per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità del documento, non sussistendo in tal caso l'obbligo di intervento del P.M.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 12453 del 19/04/2022 (Rv. 664601 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_348, Cod_Proc_Civ_art_070
Corte
Cassazione
12453
2022