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Criterio dell'esclusività rispetto a quello risultante dagli atti del giudizio – Cass. n. 15564/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - controricorso - notificazione - Notificazione atto processuale - Esecuzione in forma telematica - Criterio dell'esclusività rispetto a quello risultante dagli atti del giudizio - Differenza con la notifica presso il domicilio eletto risultante dal giudizio di primo grado - Prevalenza di quest'ultimo rispetto alle risultanze dell'albo professionale - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Esito negativo della notificazione - Riattivabilità della stessa - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di notificazioni, al di fuori delle ipotesi di notificazione dell'atto processuale (nella specie, l’atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell'esclusività del cd. domicilio digitale del procuratore della parte avversa anche in difetto di indicazione negli atti del giudizio, l'indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo, di talché l’eventuale esito negativo della notifica eseguita nel luogo risultante dall'albo professionale non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, non potendosi ravvisare la scusabilità dell'errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15564 del 16/05/2022 (Rv. 664880 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137

 

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Cassazione

15564

2022