Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente – Cass. n. 19442/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Limiti del sindacato di legittimità - Esame di questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente - Inammissibilità - Rimessione della questione ritenuta assorbita al giudice di rinvio.
Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l'eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022 (Rv. 665303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_394