Omessa certificazione del difensore – Cass. n. 24265/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Omessa certificazione del difensore - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Procedimenti avverso i provvedimenti dell’Unità Dublino - Applicabilità - Fondamento.
In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino, atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24265 del 04/08/2022 (Rv. 665334 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365