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Errore sulla ritualità della costituzione del controricorrente – Cass. n. 24672/2022

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Decisione della Corte di cassazione - Errore sulla ritualità della costituzione del controricorrente - Notifica presso la cancelleria della Corte nonostante l'indicazione in ricorso della PEC del difensore del ricorrente - Vizio revocatorio - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di revocazione delle decisioni della S.C., non rappresenta un vizio riconducibile al combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4), c.p.c. la prospettazione di una errata valutazione in ordine alla ritualità della costituzione del controricorrente, per non avere la Corte rilevato che quest'ultimo aveva proceduto alla notifica del controricorso presso la cancelleria, sebbene il ricorso per cassazione contenesse l'indicazione della PEC del difensore del ricorrente, poiché l'errore, ove sussistente, non costituirebbe un errore di fatto, ma un errore di giudizio, conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24672 del 11/08/2022 (Rv. 665817 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_396

 

Corte

Cassazione

24672

2022