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Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio – Cass. n. 24372/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - in genere - Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio - Forma telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoprocessuale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022 (Rv. 665499 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_338

 

Corte

Cassazione

24372

2022