Vizio di ultrapetizione – Cass. n. 28483/2022
Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - Sentenza di divorzio - Impugnazione del capo della sentenza relativo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio - Pronuncia del giudice d'appello sulle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di divorzio sul capo relativo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, provveda, in mancanza di una specifica impugnazione sul punto, anche in relazione alle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita del genitore non collocatario, atteso che tali spese rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli e sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, cosicché la questione ad esse relativa deve intendersi tacitamente proposta in necessaria connessione con la domanda espressamente formulata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28483 del 30/09/2022 (Rv. 665754 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0156, Cod_Civ_art_0316, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_324