Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato – Cass. n. 27977/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Chiamata di terzo in garanzia - Condanna del garantito - Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Accettazione del garante - Necessità - Fondamento.
In caso di chiamata di terzo in garanzia, la rinuncia agli atti proposta in grado di appello dal garantito, condannato in primo grado, ed accettata dal danneggiato, non determina l'estinzione del giudizio ed il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul rapporto principale, ove non sia accettata dal garante, atteso che, nell'unico rapporto di impugnazione, la causa principale e quella di garanzia sono in nesso di inscindibilità, avendo la chiamata in causa determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire sulla domanda principale, che continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di garanzia.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 27977 del 23/09/2022 (Rv. 665698 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_106