Morte del procuratore nel giudizio di primo grado – Cass. n. 27643/2022
Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Morte del procuratore nel giudizio di primo grado - Omessa interruzione del processo - Dichiarazione di nullità della sentenza da parte del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza di appello - Fattispecie.
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 (Rv. 665939 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_301, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_353