Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'allegazione alle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti, poiché l'art. 372 c.p.c. ammette solo il deposito dei documenti che siano stati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34658 del 24/11/2022 (Rv. 666447 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_378, Cod_Proc_Civ_art_380_11
Corte
Cassazione
34658
2022