Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabile) - ordinanze - Giudizio di appello - Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado - Necessità - Impugnazione per cassazione dell'ordinanza - Condizioni.
Nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35279 del 30/11/2022 (Rv. 666324 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
35279
2022