Proposizione da parte del convenuto soccombente – Cass. n. 32350/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Appello - Proposizione da parte del convenuto soccombente - Evocazione in giudizio di altro convenuto non soccombente, contumace in primo grado - Funzione - "Litis denuntiatio" - Conseguenze - Accoglimento del gravame - Condanna dell'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello al convenuto non soccombente in primo grado, costituitosi in appello in seguito alla "litis denuntiatio" - Esclusione - Fondamento.
Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al "dictum" della pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il capo della sentenza di appello che, riformando la sentenza di primo grado resa all'esito di un giudizio possessorio nel quale era rimasta soccombente solo una delle due convenute chiamate in giudizio, aveva condannato l'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello anche all'altra originaria convenuta che, non essendo risultata soccombente in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello solo perché la convenuta soccombente le aveva notificato l'impugnazione a scopo di "litis denuntiatio".)
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32350 del 03/11/2022 (Rv. 666166 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_091