Impugnazioni civili - appello - prove – nuove - Produzione in originale di documento già depositato in copia in primo grado - Documento nuovo ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.
In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la "novità" cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. (Fattispecie relativa alla copia di una scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34025 del 18/11/2022 (Rv. 666152 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
34025
2022