Conoscenza del processo da parte del contumace – Cass. n. 32777/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Regime transitorio di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Nullità della citazione o della notificazione - Conoscenza del processo da parte del contumace - Decorso del termine annuale - Decadenza dal diritto di impugnazione - Ragioni - Limiti - Fattispecie.
Nel giudizio tributario, ed anche con riguardo al regime transitorio di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, il contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine semestrale di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., quando si accerti, anche d'ufficio, in ragione della natura pubblicistica della decadenza, che, nonostante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso per revocazione, poiché il ricorrente, seppur contumace, era a conoscenza della pendenza del processo, avendo provveduto a costituirsi nello stesso, senza tuttavia avvedersi che il suo fascicolo era stato inserito nel fascicolo relativo ad altro giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32777 del 08/11/2022 (Rv. 666394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_395