Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione – Cass. n. 36005/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilità) - corte dei conti - Decisione della Corte dei conti in appello che ritenga sussistente un giudicato interno sulla giurisdizione - Ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Sindacato della Corte di Cassazione - Disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione - Estensione - Deducibilità della formazione del giudicato da parte del controricorrente.
Il ricorso per cassazione contro la decisione della Corte dei conti, con il quale si deduca il vizio di violazione del giudicato interno sulla giurisdizione (per non essere stata appellata la sentenza non definitiva che aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata in primo grado), deve ritenersi proposto per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362, comma 1, c.p.c.; in tal caso, il sindacato della Corte di cassazione si estende alle disposizioni che regolano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione, il cui accertamento può essere sollecitato anche dal controricorrente che invochi la formazione di quel giudicato, al fine di ottenere una pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto avverso la statuizione in punto di giurisdizione, pronunciata nella sentenza gravata nonostante la preclusione derivante dal giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 36005 del 07/12/2022 (Rv. 666372 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362