Parte contumace in primo grado – Cass. n. 36181/2022
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Parte contumace in primo grado - Impugnazione tardiva - Condizioni - Fattispecie.
La parte rimasta contumace può impugnare la sentenza che l'abbia vista soccombente oltre la scadenza del termine annuale dalla relativa pubblicazione, a condizione che dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'appello tardivamente proposto dalla parte rimasta contumace in primo grado, sul presupposto che la mancata conoscenza del processo non potesse configurarsi nell'ipotesi - occorrente nel caso di specie - di nullità dell'atto di citazione per mancanza o mera inesattezza dell'indicazione della data di comparizione, bensì solo per vizi della "vocatio in ius” consistenti nell'omissione di uno dei requisiti di cui all'art. 163, comma 1, nn. 1 e 2 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36181 del 12/12/2022 (Rv. 666540 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_171, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_163