Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in luogo di quella generale – Cass. n. 6300/2023
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In tema di giudizio di cassazione nei confronti della P.A., si applica anche alla notifica del controricorso la regola secondo cui la nullità della notificazione - perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura generale - può essere sanata, con effetto "ex tunc", non solo dalla rinnovazione della notificazione, ma anche dalla costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale in rappresentanza dell'ente, ancorché intervenuta successivamente al decorso del termine di cui all'art. 370 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6300 del 02/03/2023 (Rv. 667544 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_144, Cod_Proc_Civ_art_156