Notifica ad una delle parti al mero scopo di "litis denuntiatio" – Cass. n. 8491/2023
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione - in cause scindibili - Ricorso per cassazione - Cause scindibili - Notifica ad una delle parti al mero scopo di "litis denuntiatio" - Presentazione del controricorso da parte del destinatario della notificazione del ricorso - Soccombenza del ricorrente - Liquidazione delle spese a favore del controricorrente - Esclusione - Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8491 del 24/03/2023 (Rv. 667313 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_370, Cod_Proc_Civ_art_385