Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Appello proposto da società estinta - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Condizioni - Produzione della documentazione relativa ex art. 372 c.p.c. - Ammissibilità - Fondamento.
L'appello proposto da una società estinta è inammissibile e tale vizio è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, qualora sul punto non si sia formato il giudicato; a tal fine, la parte originariamente appellata, che ricorra per cassazione, è ammessa a produrre, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti comprovanti la suddetta estinzione, essendo quello della proposizione dell'impugnazione il momento in cui è tenuta a verificare l'esistenza del soggetto cui deve notificarla.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6397 del 03/03/2023 (Rv. 667158 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_342
Corte
Cassazione
6397
2023