Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - prove - in genere - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità.
In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_123_2
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Cassazione
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