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Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata – Cass. n. 5058/2023

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale - Inammissibilità - Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Rilevabilità con giudizio di revocazione - Fattispecie.

 

E' inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente un "error in procedendo" o "in iudicando" della sentenza impugnata, si limiti a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda; l’eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 5058 del 17/02/2023 (Rv. 666929 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

5058

2023