Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. - Mancata ammissione istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità del motivo - Presupposti.
In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le istanze in parola, se accolte, sarebbero state suscettibili di rovesciare l'esito del giudizio di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9674 del 12/04/2023 (Rv. 667395 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_345
Corte
Cassazione
9674
2023