Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. – Cass. n. 9271/2023
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell'atto - Validità - Esclusione - Fondamento - Potere di certificazione del difensore ex art. 83 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.
La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e "Marsala-Roma" quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023 (Rv. 667248 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_365
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Cassazione
9271
2023